Direttiva 123/2006/CE

liberalizzazione del mercato dei servizi
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Cosa cambia per i Mediatori Marittimi dall' 8 maggio 2010
(Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ha soppresso il ruolo dei mediatori marittimi di cui alla Legge 478/1968 e DPR n.66/1973.

L'art. 75, prevede la soppressione del ruolo mantenendo pressochè inalterato il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 478/68 per l'esercizio dell'attività, nonchè la verifica del possesso degli stessi da parte della Camera di Commercio.

Le disposizioni impartite dal decreto legislativo, pur entrando in vigore a far data dall'8 maggio 2010, per essere completamente attuate devono attendere l'emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un apposito decreto del Ministro, che disciplini le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli soppressi di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonchè le nuove procedure di iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 80. Tale decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di applicazione dello stesso.

Il Ministero, in data 6 maggio, ha pubblicato la circolare n. 3536/C  esplicativa dei procedimenti di competenza dello stesso relativi alla Direttiva servizi.

In particolare si prevede che nel periodo transitorio, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 80, i soggetti che intendono esercitare l'attività di mediatore marittimo, dovranno presentare apposita dichiarazione di inizio attività (DIA) corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla legge e solo successivamente, decorsi almeno trenta giorni, una Comunicazione di inizio attività (CIA). Rimarranno inoltre gli adempimenti relativi alle sospensioni e cancellazioni, secondo la disciplina vigente.

Le Camere di Commercio stanno ora procedendo all'esame di quanto previsto dalla circolare ministeriale al fine di poter stabilire la nuova procedura per l'esercizio dell'attività e la predisposizione della nuova modulistica.

Alcune utili precisazioni in merito alle novità introdotte dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:

1) resta invariato l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione alla professione di Mediatore Marittimo per poter esercitare l'attività (requisito fondamentale).

2) resta invariato l'obbligo (previsto dall'art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 66/1973) per le Camere di Commercio elencate nel D.M. 10 dicembre 1968 di indire almeno 1 volta all'anno il bando di esami per gli Aspiranti Mediatori Marittimi.

3) per sostenere l'esame di abilitazione non sussiste piu' l'obbligo di residenza nella provincia della camera di commercio o, nei casi di ruoli interprovinciali, in una delle province rientranti nella circoscrizione di competenza dell'ente camerale (essendo stata soppressa la lettera c) dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, e la lettera d) dell'art. 6 del D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66).

Maggiori informazioni sono contenute nella specifica newsletter pubblicata da ISYBA, scaricabile collegandosi al seguente link:
Le motivazioni della Comunità Europea
Entro la fine del 2009 tutte le Imprese di Servizi della Comunità Europea dovranno confrontarsi con le disposizioni contenute nella Direttiva 123/2006/CE (che regolamenta i servizi nel mercato interno comunitario ed approvata dal Parlamento Europeo il 12 dicembre 2006).

L’obiettivo fondamentale della direttiva è quello di favorire la piena realizzazione del mercato interno dei servizi attraverso una serie di regole volte a dare corpo alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. In via di massima approssimazione la ratio delle norme della direttiva relative alla libertà di stabilimento è quella di semplificare l’ambiente amministrativo e regolamentare nel quale agiscono le imprese di servizi, abolendo, riducendo o sottoponendo a valutazione le regole legislative o amministrative applicabili alle imprese stabilite sul territorio di uno Stato membro. D’altro lato, con riferimento alla libertà di prestazione dei servizi, la direttiva mira ad incoraggiare la penetrazione transfrontaliera delle imprese riducendo e inquadrando la possibilità per lo Stato dove viene prestato un servizio di applicare la propria regolamentazione (ad esempio i regimi di autorizzazione, le licenze, ecc.) al prestatore che agisce temporaneamente provenendo da un altro paese. Questo nella prospettiva di ridurre quanto più possibile i costi di transazione legati al passaggio delle frontiere, che possono essere particolarmente scoraggianti sopratutto per le piccole e medie imprese, fino talvolta ad impedire del tutto gli scambi tra un paese e l’altro (si pensi ai soli costi in termini di informazioni necessarie per conformarsi ai diversi ordinamenti giuridici, che oggi sono spesso sopportati anche per prestazioni transfrontaliere di carattere del tutto occasionale) ad un approccio settoriale. L’articolo 16 della direttiva servizi prevede una forte limitazione della possibilità da parte dello Stato membro dove viene prestato un servizio (temporaneo) transfrontaliero di applicare la propria normativa relativa all’accesso e all’esercizio di attività economiche all’operatore stabilito in un altro paese. L’applicazione della normativa del paese ospitante sarà consentita solo nei casi in cui tale applicazione sia non discriminatoria, necessaria e proporzionata al raggiungimento di quattro obiettivi (di interpretazione restrittiva) enunciati esaustivamente nella stessa disposizione: l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica e la tutela dell’ambiente. Ciò detto, è comunque importante aggiungere che la limitazione dell’applicabilità delle norme del paese di prestazione non va tuttavia letta come una deregolamentazione fine a se stessa, dal momento che essa viene tra l’altro resa possibile dal già menzionato sistema di cooperazione amministrativa che permetterà, in virtù di obblighi dettagliati, alle autorità del paese di prestazione di rivolgersi a quelle del paese di stabilimento per ottenere informazioni, controlli e provvedimenti nei confronti dei prestatori transfrontalieri presenti occasionalmente sul proprio territorio. Un cenno, infine, all’importante lavoro di trasposizione negli ordinamenti nazionali che gli Stati membri sono chiamati a realizzare, con il sostegno della Commissione, entro la fine del 2009. Innanzitutto va rilevato come, al di là dell’oggettiva importanza (e ampiezza) della materia trattata, la trasposizione della direttiva servizi si presenta in maniera peculiare rispetto a quella di molte altre direttive comunitarie, in quanto richiederà non soltanto l’adozione di uno o più atti giuridici di recepimento nel diritto interno degli Stati membri, ma, in maniera molto più ambiziosa, un programma di azioni concrete che devono essere portate a compimento dalle amministrazioni nazionali entro il termine previsto. Se ne possono menzionare quattro, sulle quali la Commissione e gli Stati membri stanno già lavorando intensamente e che richiedono uno sforzo importante, anche dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie utilizzate dalle amministrazioni coinvolte: la creazione di sportelli unici che consentano in ogni situazione ai prestatori di servizi di avere un unico contatto con le amministrazioni pubbliche in occasione delle formalità necessarie all’esercizio della loro attività; il sistematico, e obbligatorio, utilizzo di procedure elettroniche per quanto riguarda i rapporti fra operatori e amministrazioni pubbliche; lo screeningdelle legislazioni nazionali applicabili allo stabilimento e alla prestazione di servizi nei vari paesi, ad esempio riguardo alle procedure di autorizzazione, nella prospettiva della loro semplificazione e della riduzione delle barriere alle attività di servizi; la messa a punto del meccanismo di messa in rete e cooperazione fra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri.