IL MEDIATORE MARITTIMO
1- Premessa
2- La figura giuridica del Mediatore Marittimo
3- Gli obblighi del Mediatore Marittimo
4- Le responsabilità del Mediatore Marittimo
5- I rapporti tra il Mediatore Marittimo e le parti del contratto
6- Il valore probatorio del contratto firmato dal Mediatore Marittimo
7- I compensi spettanti al Mediatore Marittimo per le sue prestazioni
8- Gli usi internazionali sull'espletamento della funzione di Mediatore Marittimo
9- La situazione in Europa
10- Interpretazioni, Pareri, Posizioni
Premessa

Definire le peculiarità che a livello giuridico identificano in modo inequivocabile l'operato professionale del mediatore in genere, può contribuire a superare le inutili contrapposizioni e polemiche che periodicamente si manifestano sia nel settore mercantile che in quello della navigazione da diporto tra gli ausiliari del commercio ed i brokers.

Il "Mediatore" è, di norma, un prestatore autonomo d'opera intellettuale che svolge un'attività di interposizione libera, indipendente ed imparziale al fine di mettere in relazione due soggetti, di assisterli per facilitare il superamento di eventuali ostacoli (psicologici, economici, burocratici etc.) e di condurli per realizzare le condizioni necessarie per concludere un contratto avente rilevanza patrimoniale. Egli, a differenza del "mandatario", deve rimanere estraneo alla conclusione del contratto: può assistervi, ma non parteciparvi, se non come testimone. La sua complessa attività nei confronti delle parti può essere così riassunta: la messa in contatto; l'esortazione; l'assistenza per il superamento dei vari ostacoli; l'obbligo di riferire le proposte, le controproposte, le obiezioni, le offerte, le richieste di modifiche, le accettazioni finali ed in genere di riferire tutte le circostanze che possono influire sulla conclusione dell'affare; la stesura della scrittura privata che sarà sottoscritta dalle parti. Autonomia ed imparzialità costituiscono gli elementi fondamentali che devono caratterizzare il comportamento del mediatore; per questo non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza.

Gli altri ausiliari del commercio, quali il mandatario, il commissionario, l'agente con o senza rappresentanza, il procacciatore d'affari, lo spedizioniere, il raccomandatario marittimo etc., assumono invece l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto del loro mandante. Cioè sono legati ad una delle parti contrattuali da rapporti di collaborazione o di rappresentanza, e possono partecipare alla conclusione del contratto. Da qui, tra l'altro, deriva l'evidente incompatibilità, prevista a livello normativo, con le tipiche funzioni svolte dal "mediatore".

Contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dalle note polemiche che sistematicamente si susseguono, per evitare contrapposizioni sarebbe sufficiente che le Camere di Commercio presso cui sono istituiti i ruoli dei Mediatori Marittimi applicassero con attenzione le norme vigenti in materia di mediazione marittima, sia in fase di iscrizione delle persone fisiche e delle società, che nella successiva ed obbligatoria opera di vigilanza.
La figura giuridica del Mediatore Marittimo.

Come si sa la vita della nave mercantile coinvolge l'operosità e la capacità imprenditoriale di diversi operatori economici: il costruttore, il proprietario, l'armatore, il vettore nonché il caricatore che utilizza il mezzo per le sue necessità di trasporto.

Fra l'una e l'altra di queste figure si interpone il mediatore marittimo o "shipbroker" il quale, con la sua operosità, promuove e facilita il contatto fra le parti, diventando il protagonista del mercato dei noli e della compravendita di navi, il depositario della fiducia di chi ricorre al mercato per offrire o chiedere opportunità di concludere affari.

Per queste sue qualità, per la preparazione professionale che possiede e per le particolari funzioni che è chiamato a svolgere, il mediatore marittimo è conosciuto nella pratica mercantile come l'artefice dell'incontro fra la domanda e l'offerta di tonnellaggio, l'ispiratore ed il suggeritore delle trattative per la compravendita di navi.

Il mediatore marittimo rientra giuridicamente nella più ampia categoria dei mediatori in generale che trova la sua disciplina negli Artt. dal 1754 al 1765 del Codice Civile; e la sua professione trova una disciplina specifica nella 1egge 12/3/1968 n.478.

La figura del mediatore marittimo esisteva giuridicamente ancor prima dell'emissione della nuova legge professionale.

I mediatori marittimi infatti avevano ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei mediatori in merci con l'istituzione della categoria "noleggi e compravendita navi" attraverso una interpretazione abbastanza estensiva della legge 20 Marzo 1913, sulle borse, che aveva conferito un formale riconoscimento a coloro che già esercitavano in Italia un'attività analoga a quella dei "shipbrokers" inglesi.

La categoria ha poi dovuto attendere all'emanazione della legge 12 Marzo 1968 n.478, per vedere realizzata la propria aspirazione: cioè l'istituzione dl un apposito ruolo presso la Camera di Commercio ed una disciplina amministrativa organica, completa ed autonoma, alla stregua di quella degli agenti di cambio.

Il suddetto ruolo, che viene tenuto dalle Camere di Commercio indicate nel Decreto del Ministero per l'industria ed il Commercio (G.U. n.10 del 13 Gennaio 1969), di concerto con quello della Marina Mercantile, è suddiviso in due sezioni: una ordinaria ed una speciale, appartenendo a quest'ultima solo i mediatori abilitati ad esercitare pubblici uffici, cioè, in pratica, a presiedere alle pubbliche gare per i contratti sopra elencati e ogni altro incarico previsto dal codice civile e da altre leggi.

All'iscrizione in una delle sezioni del ruolo possono parteciparvi anche i cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed abbiano provveduto al pagamento delle relative tasse (Art.7 del Regolamento).

I cittadini stranieri non appartenenti alla CEE possono anch'essi essere iscritti nel ruolo ma soltanto nella sezione ordinaria, a condizione di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (Art.8 del Regolamento).
Gli obblighi del mediatore marittimo.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività professionale, la predetta legge ed il suo regolamento (D.P.R. 4 Gennaio 1973, n.66) si limitano a porre in evidenza, fra gli obblighi principali del mediatore marittimo, quello del segreto professionale, dell'osservanza, quale imprenditore che esercita attività commerciale, delle disposizioni del Codice Civile (Artt.2214/2220) relative ai libri obbligatori e alle scritture contabili. Quindi il mediatore iscritto, oltre al libro dei contratti conclusi, deve tenere il libro giornale e quello degli inventari. Deve altresì provvedere alle scritture contabili che sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi, dei telex, dei fax e delle fatture ricevute, nonché copia delle lettere, dei telegrammi, dei telex dei fax e delle fatture spedite.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere e dei telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Queste disposizioni non si riferiscono ai contratti di compravendita o di costruzioni di navi.
Le responsabilità del mediatore marittimo.

Le responsabilità del mediatore marittimo sono quelle indicate nell'Art.1759 del Codice Civile il quale stabilisce quanto segue:

- il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso, e risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture;

- il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell'altro, risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente nominato;

- se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente con l'altro, ferma restando però la responsabilità del mediatore.

Il mediatore che non adempie ai suoi obblighi, come sopra indicati, è punito con una ammenda. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. I casi ancora più gravi vanno regolati dal Codice Civile e Penale con la radiazione dai ruoli.

Infine, il mediatore che presta la sua opera nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato di incapacità è soggetto alle stesse sanzioni di cui sopra.
I rapporti tra il mediatore marittimo e le parti del contratto.

La prassi relativa ai rapporti tra il mediatore marittimo e le parti del contratto oggetto della sua intermediazione e alle forme di svolgimento di tale attività, si svolge in modo del tutto particolare rispetto a quella del mediatore in generale.

Il mediatore marittimo, infatti, oltre ad intavolare ed animare le trattative per la conclusione dei contratti suaccennati, è solito provvedere alla loro materiale documentazione, consistente nello stilare il testo del contratto o nel riempire il formulario prescelto dalle parti, sottoscrivendo quindi il documento cosi predisposto "as broker only", con l'indicazione del numero e delle pagine del libro in cui il contratto è stato annotato all'atto della conclusione.

Tale prassi, almeno per ciò che concerne i contratti di utilizzazione della nave (locazione, noleggio e trasporto di carico) trovava, sino a pochi anni fa, la sua principale ragione d'essere nel sistema fiscale allora vigente. Invero, il R.D. 30 Dicembre 1923, n.3269, assoggettava all'imposta proporzionale di registro solo in caso d'uso i predetti contratti, purché risultanti unicamente dalle annotazioni eseguite da mediatore professionale o dalle copie delle stesse, mentre era prevista la loro registrazione in termine fisso (entro 20 giorni) se firmati dai contraenti o loro rappresentanti e mandatari (n.41, parte III, all.D, della tariffa delle tasse di registro).

Il broker quindi a ragione sottoscriveva il formulario, completato secondo la volontà delle parti, con la formula "solo nella qualità di mediatore" od altra simile, al fine di precisare che non era mandatario o rappresentante dei contraenti, onde sottrarre il contratto alla registrazione in termine fisso, oltre che affermare il suo diritto alla provvigione per la mediazione svolta.

Al contrario, la tariffa allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.634, contenente la nuova disciplina dell'imposta di registro (con esplicita abrogazione della precedente), eliminando in linea di principio l'indicazione analitica dei singoli tipi di contratto, non pone alcun particolare sistema per la registrazione dei contratti di utilizzazione della nave, né tanto meno di costruzione e compravendita. Poiché siffatti atti, per il collegamento della suddetta legge con la normativa della legge istitutiva dell'imposta del valore aggiunto, rientrano nella categoria della cessione di beni e prestazione di servizi effettivamente soggetti ad IVA (viaggi di cabotaggio) oppure considerati tali, quali operazioni non imponibili (traffici internazionali), è prevista la loro registrazione solo in caso d'uso (che si ha, secondo l'Art.6 della legge 634, quando un atto si deposita per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'espletamento di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o gli Enti pubblici territoriali ed i rispettivi organi di controllo...) ed a tassa fissa. Cade quindi la ragione fiscale della sottoscrizione di tali contratti da parte del solo mediatore.

Tuttavia, la pratica di far stilare materialmente e firmare il contratto esclusivamente dal mediatore è tuttora ampiamente seguita, per la circostanza che assai spesso le trattative si svolgono fra soggetti lontani e pressoché sconosciuti l'uno all'altro, il cui unico trait-d’union è appunto il mediatore, talché si rivela opportuno che qualcuno, il mediatore appunto, predisponga una qualche documentazione certificatrice del contratto sorto dall'incontro della volontà delle parti.
Il valore probatorio del contratto firmato dal mediatore marittimo.

Il problema che si pone ora è quello di determinare il valore probatorio di tale contratto, dato che per i contratti di utilizzazione della nave è richiesta dalla legge la prova documentale ed è controverso se tale si possa considerare il contratto firmato dal solo mediatore in quanto tale o la copia delle annotazioni da lui riportate nel suo speciale libro.

E' opinione generale che il mediatore marittimo, firmando il contratto "as broker only" svolgerebbe opera certificatrice del consenso manifestato dalle parti per suo tramite, esercitando una funzione assimilabile, grosso modo, a quella del notaio. Le parti, infatti, autorizzando il mediatore a firmare il contratto, non gli conferiscono alcun mandato, che sarebbe incompatibile con la mediazione, ma solo la facoltà di documentare per loro uso il contratto, con reciproco impegno di riconoscere valore probatorio al documento.

Tuttavia, per migliorare la posizione della parte che si trovi a dover provare il contratto, in caso di contestazione, talvolta il mediatore, nel distribuire le copie del contratto da lui sottoscritto, si fa rilasciare da ciascuna parte una lettera in cui questa, accusando ricevuta della copia di contratto ad essa inviata, dichiari genericamente di averla trovata conforme ai patti conclusi. E' opportuno, quindi, che il mediatore quando manda copia del contratto alle parti alleghi già la dichiarazione completata e a lui indirizzata, chiedendo alle parti la restituzione debitamente firmata.
I compensi spettanti al mediatore marittimo per le sue prestazioni professionali

Per quanto riguarda i compensi spettanti al mediatore marittimo per le sue prestazioni, la pratica, facendo eccezione alla normativa generale, che conferisce al mediatore il diritto al compenso da ciascuna delle parti, gli attribuisce il diritto alla provvigione (brokerage) soltanto da una parte, cioè dal proprietario della nave, se trattasi di locazione; da parte dell'armatore o del vettore, se l'intervento riguarda il contratto di noleggio o di trasporto di carico, sempreché la sua attività sia sfociata nella conclusione dell'affare. Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione (Art.1757 C.C.).

La misura della commissione è fissata dagli usi locali, per quanto riguarda l'attività svolta in campo nazionale, e da consuetudini internazionali, per quanto riguarda l'attività che si svolge con armatori o vettori esteri.

Per quanto riguarda invece la compravendita, se il contratto concluso ha per oggetto navi italiane sul mercato italiano, il brokeraggio è in parte a carico del venditore e in parte a carico del compratore, ed è stabilito, secondo gli usi della Camera di Commercio di Genova, "in misura del 2% per la parte a carico del venditore ed in misura dell' 1% per la parte a carico del compratore". Raramente però in pratica il compratore accetta di pagare l'1% previsto dall'uso citato, uniformandosi in tal modo alle consuetudini internazionali, in base alle quali il compenso è dovuto soltanto da una parte, cioè dal venditore.

Sia per i contratti di utilizzazione che per quelli di compravendita di navi, il "brokerage" è uno, per cui, se l'affare viene concluso per l'intervento (simultaneo o successivo ma in collaborazione) di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione (Art.1758 del C.C.). Di qui l'espressione "for division with others" che viene inserita nella clausola relativa al "brokerage".
Gli usi relativi all'espletamento delle funzioni in campo internazionale

Per quanto riguarda l'espletamento delle funzioni in campo internazionale, il mediatore deve muoversi tenendo sempre presenti le seguenti regole raccomandate dalla BIMCO:

1) Nell'espletamento delle sue funzioni, il broker deve esercitare la massima attenzione per evitare dichiarazioni inesatte e deve essere guidato da principi di onestà e probità.

2) In nessun caso il broker potrà avvalersi o fare uso di un mandato, se non lo ha effettivamente ottenuto, né può alterare i termini del mandato senza l'approvazione dei mandanti.

3) Il broker, se richiesto, deve chiarire a coloro che vogliono fargli un’offerta se ha già ricevuto una o più offerte ferme per il particolare ordine o per la nave oggetto di trattativa.

4) Il broker non può quotare una nave o un carico senza preventiva autorizzazione del mandante e dei suoi brokers.

5) Ciascuna delle parti contraenti deve rispettare il canale attraverso il quale una nave o un carico sono stati quotati al broker su richiesta delle parti interessate.

6) Una offerta o una proposta non richiesta non pub in alcun modo vincolare la parte che la riceve, a meno che questa parte accetti tale offerta o proposta non richiesta.

7) Ciascuna parte ha l'obbligo di esporre onestamente le condizioni di disponibilità della nave o del carico, specificando cioè se, secondo quanto è a sua conoscenza, possano esistere riserve per la nave o per il carico. In questi casi le riserve devono essere chiaramente espresse.

8) Le commissioni dovute ai brokers devono essere pagate secondo quanto previsto dal contratto di noleggio e non i devono essere trattenute da nessuna delle parti in attesa del regolamento finale dei conti o della definitiva soluzione di una controversia sulla quale il broker non abbia alcuna responsabilità.

9) Riserve:
A. La riserva "subject stem" pub riferirsi soltanto ad accordi intervenuti fra caricatori e/o fornitori circa le date specifiche per la disponibilità del carico, con esclusione di ogni altro significato. In caso di "stem" non concesso (perfezionato) come richiesto, nessun'altra nave potrà essere fissata dai noleggiatori prima che alla nave fissata "subject stem" sia stata offerta la possibilità di accettare le nuove date e/o quantità pucché esse siano ragionevolmente vicine.
B. La riserva "subject open" o "subject unfixed" può essere usata una volta sola, per un tempo limitato, solamente quando una nave o un carico sono già sotto offerta e l'offerta "subject open" deve essere fatta con lo stesso limite di tempo. Nessuna estensione può essere concessa e nessuna ulteriore negoziazione può avere luogo fino a quando il limite di tempo sia scaduto o finché entrambe le offerte abbaino avuto risposta.
C. Ogni altro "subject..." deve essere chiaramente stipulato o limitato ed in ultimo opportunamente giustificato.
La situazione in Europa

Diritto anglosassone
Con il termine "Shipbroker o Yachtbroker" viene individuata ogni persona, ditta o società dedita ad operazioni commerciali, sulla base di un rapporto di "agency", in relazione all'impiego commerciale di navi e unità da diporto, inclusa la compravendita delle stesse. Si ricorda che per "agency" si intende la relazione che s'instaura tra due persone ogni qualvolta una, detta agent, riceve il potere di agire per contro dell'altra, detta principal; tale rapporto sorge quindi solo in via contrattuale (mandato).

Diritto francese
In Francia i "courtiers" esistevano da un punto di vista giuridico già nel secolo XIV ed erano autorizzati ad esercitare la mediazione in compravendite di navi e di merci ed in noleggio. Nel 1415 un Regolamento di Carlo VI attribuì loro il monopolio di tali funzioni ed istituì il numero chiuso. Dette funzioni previlegiate vennero confermate nell'Ordonnance sur la marine di Colbert del 1861. Anche quando, nel 1866, si sancì la libertà di courtage, i courtiers maritime sfuggirono alla liberalizzazione. Attualmente i courtiers maritime sono nominati con decreto del Ministro del commercio e devono avere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza francese, non essere mai falliti, neppure se riabilitati, nè recidivi del reato di esercizio abusivo della professione. Ad essi sono ancora affidati in via esclusiva: l'intermediazione dei contratti di compravendita, di noleggio e di trasporto di merci via mare; la constatazione ufficiale del corso medio dei noli; la vendita pubblica di navi ed unità da diporto. In Francia, così come in Italia, le parti possono contrattare liberamente tra loro, senza cioé l'obbligo di essere assistiti da intermediari, così come possono trattare tramite rappresentanti, mandatari e commissionari. Da rilevare inoltre che il "courtier maritime assermentè" (figura analoga a quella italiana di Pubblico Mediatore Marittimo) svolge le stesse funzioni del notaio allorquando un contratto di compravendita è stipulato di fronte a lui.

Diritto belga
In Belgio il "courtier" è un libero professionista che agisce in qualità di mandatario. Se non ha ricevuto un mandato espresso, la sua attività in favore del preponente è stabilita dagli usi.

Diritto germanico
In Germania il mediatore commerciale, Handelsmakler, è un imprenditore autonomo ed indipendente; la sua opera consiste nel proporsi come intermediario e nel facilitare ad altri soggetti la conclusione di contratti, ma non di stipularli.

La legge professionale in Italia
L'ordinamento della professione di mediatore marittimo è stato stabilito con la legge 12 marzo 1968, n. 478 e dal regolamento attuativo approvato con il D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66.
In base a tali disposizioni normative, l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto di cose è riservato ai soli mediatori marittimi iscritti nei ruoli tenuti dalle Camere di Commercio competenti per territorio.
La definizione giuridica di "nave" data dall'art. 136 C.N. ("Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo") ci permette di stabilire l'ambito di applicazione di tale legge e di conseguenza quello delle funzioni che possono essere svolte in via esclusiva da tali professionisti. Per cui, come più volte ricordato dal Ministero dell'Industria e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'attività di mediazione nelle tipologie contrattuali sopra citate aventi per oggetto le "unità da diporto" (v. art. 1 della legge n. 50/71 e successive modifiche) può essere espletata solo dai mediatori marittimi.
Interpretazioni, Pareri, Posizioni

A) Avv. Prof. Giorgio Righetti

A.1) Il raccomandatario non è un mediatore (Trattato di Diritto Marittimo, parte prima, tomo secondo, pag. 1870)
"Malgrado le origini comuni e la frequente coincidenza in un unico soggetto di entrambe le attività, raccomandazione e mediazione sono istituti diversi e insuscettibili di fusione. La raccomandazione consiste nell’espletamento, su mandato dell’armatore o del vettore, di un complesso di mansioni integranti attività materiali e attività giuridiche, sia negoziali che non negoziali. La mediazione nel campo marittimo consiste nell’autonoma, talvolta spontanea (ma spesso dietro incarico unilaterale, indifferentemente ricevuto dal vettore marittimo o dal caricatore o, per esso dallo spedizioniere) interposizione tra questi soggetti, con i quali il mediatore non è legato da alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 Cod. civ.), al fine di agevolare la conclusione di un affare, nella specie la conclusione di un contratto di utilizzazione della nave. Il raccomandatario, che per noi è sempre investito della rappresentanza dell’armatore o vettore, conclude in nome e conto di costoro i contratti procacciati: il mediatore si limita a porre in relazione tra loro i contraenti e può rappresentare una delle parti soltanto nella fase dell’esecuzione del contratto, mai nella fase della sua formazione (art. 1761 Cod. civ.). Il mediatore marittimo, poi, si occupa anche dell’intermediazione dei contratti di costruzione e di compravendita di navi, materia tutt’affatto estranea alla nostra raccomandazione."

A.2) La mediazione nell’ordinamento giuridico italiano (Trattato di Diritto Marittimo, parte seconda, pagg. 234-235-236)
"Va puntualizzato che la mediazione non può identificarsi con la locatio operis. Sul punto va osservato che vi si oppone la stessa autonoma origine storica (extra ordinem) dell’istituto. Inoltre, pur se la prestazione del mediatore integra un opus materiale (messa in relazione e/o opera di persuasione delle parti), tale prestazione non è promessa nè garantita dal mediatore che non si impegna ad un tal risultato (e non potrebbe farlo perché l’esito non dipende da lui ma da un novero di fattori imponderabili, indipendenti dalla sua volontà, ditalché potrebbe, malgrado i migliori sforzi, non reperire una controparte) che in dottrina con espressione tanto vivace quanto impropria si definisce come ?aleatoria?. In verità, gli obblighi del mediatore, fin dalla formazione del rapporto, si delineano nel quadro di un’obbligazione di mero comportamento, e non già di risultato. Per di più, il rapporto in oggetto è caratterizzato da due connotati che difettano nella locatio operis. Il rapporto di mediazione, infatti, è revocabile ad nutum da entrambe le parti (senza necessità di invocazione di una giusta causa e senza dar adito, in ogni caso, ad alcun indennizzo riparatorio, all’infuori del mero rimborso spese). E il mediatore è tenuto, di massima ad un comportamento imparziale, che esula dalla (anzi è contrario alla) veste del prestatore di opera.
Analoghe (e più complesse) motivazioni inducono ad escludere l’assimilazione della mediazione al mandato. Si aggiunga che la prestazione del mediatore si compendia in un’attività materiale, mentre quella (principale) del mandato ha per oggetto un’attività giuridica. Ancora, nel nostro ordinamento, è interdetto al mediatore stipulare il contratto <mediato>. Il mediatore (tenuto tra l’altro all’imparzialità, a differenza del mandatario) deve rimanere estraneo alla conclusione del contratto: può assistervi, ma non parteciparvi, se non come testimone. Non può quindi essere mandatario, nè con rappresentanza, né senza rappresentanza. E da ciò deriva un’evidente incompatibilità con le funzioni dello spedizioniere e del raccomandatario marittimo; gravida, come si è già visto, di vive perplessità, data la contaminazione invalsa nel nostro campo. Il mandatario, poi ha diritto in ogni caso a compenso, ciò che lo differenzia ulteriormente dal mediatore. Gli stessi motivi di incompatibilità sussistono tra le funzioni del mediatore e le mansioni del commissionario. La dottrina è unanime nell’escludere ogni accostamento tra mediatore ed agente (senza e, vieppiù, con rappresentanza."

A.3) Dovere di imparzialità (Trattato di Diritto Marittimo, parte seconda, pagg. 246-247-248)
"Noi ricordiamo qui che il tradizionale dovere (e non onere) di neutralità ed imparzialità non si ricava dalla norma (art. 1755) che prevede il diritto a provvigione, bensì dal precetto fondamentale in materia (art. 1754). Tale norma, definendo il mediatore, impone, come abbiamo visto, che lo stesso non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza. Il dovere in esame scaturisce appunto dal fatto che il mediatore non può essere un collaboratore (e tanto meno un dipendente o un rappresentante) dell’una o dell’altra parte. D’altronde, la mens legis traspare nitidamente dalla Relaz. al Cod. civ. al n. 724, dove, giustificandosi l’interdizione del mediatore dalla rappresentazione di alcuna delle parti nella conclusione del contratto, si afferma che tale divieto è stato imposto "per evitare di attenuare o escludere la sua autonomia e imparzialità, che costituiscono l’elemento caratteristico dell’obbligo del mediatore".
In effetti, nel nostro ordinamento, la neutralità ed imparzialità del mediatore è il principale elemento, valido, in definitiva, a differenziarlo dalle figure del mandatario, dell’agente, del procacciatore di affari.
Il mandatario, il commissionario, il raccomandatario, lo spedizioniere, l’agente con o senza rappresentanza, il procacciatore d’affari, anche quando avvicinano, per conto del mandante, una possibile controparte e compiono un’attività di persuasione e di agevolazione che, sostanzialmente, coincide con quella del mediatore, non si trasformano per ciò stesso in mediatori. Essi avranno diritto a remunerazione secondo le relative pattuizioni o tariffe o usi o, in difetto secondo la determinazione del Giudice (artt. 1709, 1733, 1748, 2251 Cod. civ.), ma tale retribuzione (anche se per il commissionario e per l’agente è chiamata parimenti “provvigione”) viene a distinguersi ontologicamente, proprio per l’incidenza della diversa configurazione del rapporto e del suo titolare, dalla provvigione che spetta al mediatore alla stregua dell’art. 1755 Cod. civ.
Le difficoltà di distinzione, ripetiamo, in ispecie nel campo marittimo, sono notevoli, ma l’elemento (essenziale per il mediatore) della neutralità ed imparzialità è proprio quello, e l’unico, che aiuta a compiere la discriminazione. Il comportamento del mediatore, se è veramente tale, deve essere neutrale ed imparziale nei confronti di entrambe (tutte) le parti).
Il mediatore partigiano e parziale, pel nostro ordinamento, non è tale e, contrariamente a quel che vuolsi insinuare, non ha diritto a provvigione mediatizia, né dalla parte nel cui interesse ha operato, nè da quella che egli ha favorito in sede di interposizione dei propri uffici. Avrà diritto, ripetesi, alla remunerazione che gli compete secondo la reale, diversa veste da lui assunta."


B) Avv. Prof. Corrado Medina

B.1) Parere pro-veritate (11 giugno 1996 - richiesto da ASSAGENTI Genova)
"Situazione imprese esercenti la mediazione marittima".

.. in ordine ai diversi problemi di cui all’oggetto, osservo quanto segue:
1) Problema dei dipendenti da imprese che non esercitano la mediazione marittima
Su questo punto la legge 12 marzo 1968, N. 478 sull’Ordinamento della professione di mediatore marittimo è sufficientemente chiara. L’art. 3 dispone che “L’esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all’art. 1” (mediazione marittima). Pertanto non possono, per la cennata incompatibilità, essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi i dipendenti di imprese che non esercitano l’attività di mediazione marittima. Ricordo che la loro cancellazione dai ruoli è espressamente prevista dall’art. 16 della legge, alla lettera a).
2) Problema degli iscritti residenti all’estero
L’art. 7 della legge sopra citata prescrive che: “gli aspiranti all’iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono: (omissis) c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti”. La residenza è quindi posta come requisito per la iscrizione (cfr. anche art. 6 lettera d) e art. 19 del regolamento DPR 4/1/73 n. 66). Peraltro l’art. 16 della Legge prevede che la Giunta Camerale pronunzi la cancellazione del ruolo: “... b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell’art. 7 e al n. 1 dell’art. 8”. Non viene menzionato il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 7 che è appunto la residenza nella circoscrizione della C.C.I.A.A. che tiene i ruoli. Indipendentemente da ogni indagine sulla volontarietà o casualità di tale omissione, la situazione normativa sembra consentire una certa tolleranza nei confronti dei residenti all’estero, tolleranza subordinata però alla condizione che l’iscritto possedesse il requisito della residenza al momento dell’iscrizione (residenza venuta meno successivamente) e che l’iscritto non svolga all’estero attività incompatibile con la mediazione o versi in altra condizione soggettiva che non consenta l’iscrizione. Sotto altri aspetti, il problema del residente all’estero è connesso con il problema degli iscritti che non esercitano l’attività, di cui infra. Quanto sopra esposto vale per gli esercenti le attività di mediazione in forma di ditta individuale. Per ciò che concerne i legali rappresentanti delle persone giuridiche (società di capitali) potrebbe anche sostenersi che è sufficiente che la Società rappresentata abbia la sede legale nella circoscrizione della C.C.I.A.A. che tiene il ruolo. Ciò argomentando ex art. 5 del Regolamento di esecuzione della Legge N. 478 del 1968 (D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66).
4) Problema generale dell’esercizio di attività incompatibili
E’ stata affacciata la tesi che l’attività di mediazione marittima sia incompatibile con l’attività armatoriale o la gestione di linee di navigazione. Premesso che tale incompatibilità non discende espressamente dall’art. 3 della Legge in esame (a meno che si tratti di dipendenti da imprese armatoriali o di navigazione) va comunque tenuto presente che i principii generali rimangono fermi. Cominciando dal Codice Civile, l’art. 1754 definisce il mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza". Pertanto è chiaro un primo punto: l’impresa armatoriale, o l’armatore non potrà acquisire la qualità di mediatore per la stipulazione di contratti relativi alla propria impresa o a soggetti di cui comunque abbia la rappresentanza o con i quali abbia rapporti di dipendenza o di collaborazione. Lo stesso vale per il raccomandatario marittimo che non potrà esercitare la mediazione per conto di soggetti dei quali abbia la rappresentanza (armatori, vettori) o con i quali abbia rapporti di dipendenza o collaborazione. Questi principii generali di cui al Codice Civile trovano poi conferma e attuazioni in altre norme relative a specifici settori. La legge 3 febbraio 1989, n. 39 sulla disciplina della professione di mediatore, che non si applica direttamente ai mediatori marittimi (art. 1), espressamente dispone, all’art. 5, punto 3: "L’esercizio della attività di mediazione è incompatibile: a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio dell’attività di mediazione; b) con l’iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili; c) con l’esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare". Quest’ultima ipotesi di cui alla lettera c) è altresì prevista come incompatibilità per il mediatore, dalla Legge N. 272 del 1913 (art. 24). Ancora l’art. 5 della Legge 3 maggio 1985, N. 204 sull’agente e rappresentante di commercio espressamente prevede che "l’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgano attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti ruoli". Dall’insieme di queste norme (anche se non tutte applicabili al mediatore marittimo) si evince comunque che l’iscrizione di un soggetto in albi o registri per l’esercizio di una attività, preclude l’esercizio da parte dello stesso soggetto di altre attività per cui sia prevista la iscrizione in albi, ruoli o registri. Per quanto riguarda l’esercente attività armatoriale o vettoriale o di costruzione navi, la incompatibilità discende invece dal divieto di <mediare> nel settore stesso di operatività.
5) Iscritti a ruolo che non esercitano la mediazione marittima senza esercitare altre attività incompatibili
Se il concreto esercizio della attività per la quale la legge prescrive l’iscrizione in albi, registri elenchi etc sia o meno requisito per conservare il diritto all’iscrizione, è problema dibattuto specialmente con riferimento agli ordini professionali. Sembra comunque doversi accogliere l’opinione secondo la quale, in mancanza di una norma espressa che prevede la cancellazione per mancato esercizio della attività, chi è legittimamente iscritto ha diritto di conservare l’iscrizione anche se non esercita l’attività, sempre che adempia a tutti gli obblighi derivanti dall’iscrizione. Esaminando sia la Legge 12/3/1968, N. 478 sulla professione di mediatore marittimo, sia la legge 3/2/1989, N. 39 sulla professione di mediatore, non si rinvengono norme che prevedano o presuppongano l’effettivo svolgimento dell’attività per conservare il diritto alla iscrizione. Nè si può interpretare in tal senso la norma che ai fini dell’iscrizione limita la validità degli esami a cinque anni (art. 16 Regolamento alla Legge n. 478 del 1968). In conclusione non appare legittima la eventuale cancellazione del mediatore marittimo per il solo fatto del mancato esercizio in concreto dell’attività di mediazione.
6) Legali rappresentanti di Società che esercitano la mediazione marittima
La Legge 12/3/1968, N. 478 (mediazione marittima) all’art. 2 prevede che: "Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno per oggetto la mediazione nei contratti di cui all’art. precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi". La norma non pone problemi per i titolari di imprese individuali. Per quanto riguarda le società di capitali, con personalità giuridica, l’interpretazione letterale della norma imporrebbe l’iscrizione al ruolo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Si potrebbe però prospettare un’interpretazione più <agile> nel senso di ritenere soggetti alla iscrizione solo gli amministratori che abbiano la legale rappresentanza della Società (c.d. amministratori <con firma>). Più restrittivamente ancora si potrebbe ritenere sufficiente l’iscrizione di almeno un amministratore. Ciò da cui comunque non si può prescindere è la iscrizione di uno degli amministratori nel ruolo. Nè sarebbe sufficiente (in difetto di amministratori iscritti) la iscrizione di c.d. instintori muniti di procura instintoria per la specifica attività di mediazione. Si tratta di una soluzione temporanea escogitata per i raccomandatari marittimi (la cui legge professionale ha una norma analoga), ma che non dà garanzia in caso di contestazione. Va anche ricordato che se l’amministratore che agisce per la Società non è iscritto, la sua attività diviene abusiva. L’esercizio della mediazione senza essere iscritto al ruolo, costituisce reato (art. 25 Legge 12/3/1968, N. 478).?

B.2) Parere pro-veritate (19 settembre 1996 - richiesto da ASSAGENTI Genova)
...La dichiarazione che "l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile ... con l’iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili" è espressamente contenuta solo all’articolo 5, N. 3, lettera b) della Legge 3 febbraio 1989, N. 39 che porta "Modifiche e integrazioni alla Legge 21 marzo 1958, N. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore".
Trattasi di Leggi (sia la N. 253 del 1958 che la N. 39 del 1989) che sono dichiarate espressamente non applicabili ai mediatori marittimi, per i quali "continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore".
A questo proposito il D.M. 21 dicembre 1990, N. 452 (Regolamento recante norme di attuazione della Legge 3 febbraio 1989, N. 39 sulla disciplina degli agenti d’affari in mediazione), all’art. 2 ribadisce e precisa: "Il presente regolamento non si applica ai mediatori marittimi, ai mediatori pubblici, agli agenti di cambio, agli esercenti attività di intermediazione nei servizi turistici, e a coloro che esercitano attività di intermediazione nei servizi assicurativi; alle predette categorie continuano ad applicarsi, rispettivamente, la Legge 12 marzo 1968, n. 478 e successive modificazioni, la Legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni ed integrazioni, la Legge 29 maggio 1967, n. 402 e successive modificazioni, l’art. 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 e le successive leggi regionali, la Legge 28 novembre 1984, n. 792 nonchè le relative disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione".
Si ha pertanto conferma che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 (sulla mediazione in generale) non trova diretta applicazione alle particolari attività i mediazione rette da leggi speciali.
Esaminando ora le varie legislazioni speciali si rileva che anche se disposizioni di severità e drasticità pari a quella dell’art. 5, N. 3 lettera b) della legge 3 febbraio 1989, N. 39 sulla mediazione in generale (divieto generale ed assoluto di iscrizione in altri albi) non si rinvengono nella legislazione speciale, nella stessa in realtà vi sono norme simili. In particolare va rilevato che:
a) la Legge 12 marzo 1968, N. 478 sull’ordinamento della professione di mediatore marittimo dispone che "l’esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima" (art. 3) e che "la cancellazione dal ruolo è pronunziata dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all’art. 13: a) nei casi di incompatibilità" (art. 16).
b) la Legge 28 novembre 1984, n. 792 sull’istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione, prevede che "non è consentita la contemporanea iscrizione all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione" (art. 2) e che per le Società che esercitano la mediazione assicurativa o riassicurativa "l’oggetto sociale deve essere limitato all’attività di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale? (art. 5). Inoltre (art. 11, punto 3) si procede alla cancellazione dall’albo nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 4) e 5).
Da quanto sopra si può rilevare anche nella legislazione speciale quanto meno una tendenza a restringere da parte dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) l’esercizio dell’attività alla sola mediazione.
Per quanto in particolare riguarda la mediazione marittima, pur non applicandosi direttamente il divieto alla iscrizione a più di un albo, è opportuno tenere presenti i principii generali in base ai quali è incompatibile comunque con l’esercizio dell’attività di mediazione marittima:
- l’attività commerciale nel medesimo settore della mediazione marittima (armamento, trasporto, noleggio, costruzione di navi);
- l’attività di agente di assicurazione (art. 3 l. 7 febbraio 1979, n. 48);
- l’attività di agente e raccomandatario marittimo;
- un rapporto di pubblico impiego;
- un rapporto di lavoro subordinato privato (fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio della mediazione marittima).
C) La posizione di ISYBA (Italian Ship & Yacht Brokers Association)

C.1) ISYBA: Rilievi critici sull'applicazione della legge n. 478/68 al settore diporto (Atti del Convegno "IL BROKERAGGIO IN ITALIA E IN EUROPA" Porto Lotti (SP), mercoledi 26 marzo 1997)

Storicamente la legge n. 478/68 è stata emanata su richiesta e sollecitazione di soggetti che operavano nel settore mercantile. All'epoca il mercato del diporto cominciava faticosamente a crescere e pertanto risultavano ancora del tutto sconosciute le esigenze di coloro che dopo vent'anni si sarebbero occupati di intermediazione in questo campo. E' ovvio quindi che nel disciplinare tale professione il legislatore abbia considerato prevalentemente gli aspetti legati alla navigazione commerciale e per questo le prove d'esame furuno incentrate su materie ed argomenti propri del trasporto marittimo.
Attualmente, però, il trasporto marittimo rappresenta solo una delle componenti dell'economia marittima, importante ma non primaria. Prendendo spunto dal rapporto elaborato dalla fondazione Censis su incarico della Federazione del Mare, presentato a Roma il 7 novembre 1997 ed intitolato "Economia del mare e sviluppo del Paese (L'impatto economico e sociale delle attività d'impresa marittima)", si nota che l'Industria del Turismo Nautico contribuisce in termini di fatturato per circa il 36% (contro il 27% attribuito ai Trasporti marittimi) ed in termini di occupazione per circa il 24% (contro il 26% attribuito ai Trasporti marittimi) rispetto al totale generato dal sistema "Economia marittima" nel suo complesso. Tale studio mette poi in evidenza le capacità di sviluppo di ogni singola branca di attività. Anche in questo caso la Nautica da diporto dimostra le maggiori potenzialità: per ogni 100 lire di domanda aggiuntiva (ad esempio l'acquisto di una imbarcazione) vengono prodotte a valle risorse per 412 lire (mentre i trasporti marittimi presentano un valore negativo); per ogni nuovo occupato diretto ne vengono attivati a valle quasi 10 (contro i 3 generati a valle dai trasporti marittimi).
Da notare, inoltre, che nonostante le oggettive difficoltà causate dal doversi confrontare con materie spesso "ignote" ed inutili al futuro lavoro, dal 1989 ad oggi sono oltre 150 i soggetti che hanno acquisito il titolo professionale di Mediatore Marittimo specializzati nel diporto, su un totale di circa 800 iscritti al ruolo.
Apparentemente non esisterebbero ragioni per impedire al legislatore di venire incontro alle oggettive esigenze di una nuova categoria professionale di Mediatori Marittimi, quella degli "Yacht Brokers", modificando la legge n. 478/68 in funzione delle giuste e legittime aspettative di chi opera nel diporto; anzi sarebbe assurdo, in virtù di quanto sopra ricordato, che ciò non accadesse.
Questo necessario aggiornamento normativo, purtroppo, viene osteggiato proprio dalle società di coloro che, nel 1968, ottennero l'emanazione della legge n. 478 e che grazie ad una norma transitoria riuscirono anche ad evitare di doversi sottoporre alla prova d'esame. Società che per questioni puramente egoistiche, cioè economiche, hanno sempre ostacolato lo sviluppo della libera concorrenza. E che per distogliere l'attenzione degli Organi di vigilanza (Camere di Commercio) dalle numerose situazioni di illegalità e di incompatibilità che contraddistinguono le loro variegate attività, hanno attuato tramite le loro Associazioni una campagna contro le situazioni di presunto abusivismo presenti nella intermediazione di unità da diporto. D'obbligo a questo punto porsi le seguenti domande:
- Possono avere credito strutture associative di imprese, quali Federagenti (Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi), a livello nazionale, ed Assagenti (Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei) di Genova, che ospitano coscientemente al loro interno società abusive che operano nel settore mercantile?
- Dette associazioni di imprese possono arrogarsi il diritto di imporre restrizioni allo sviluppo di un ruolo professionale al quale sono iscritte solo persone fisiche?
- Chi in questo contesto appoggerà le legittime richieste degli aspiranti Yacht Brokers e sarà in grado di promuovere una proposta di modifica alla anacronistica legge n. 478/68?
Ritenendo che l'unica possibile risposta a tali quesiti fosse quella di costituire una nuova Associazione, riservata alle sole persone fisiche iscritte al ruolo Mediatori Marittimi, è stata costituita l' "Italian Ship & Yacht Broker Association".


C.2) ISYBA: Le funzioni svolte dal Mediatore Marittimo nell'esercizio della professione (Atti del Convegno "IL BROKERAGGIO IN ITALIA E IN EUROPA" Porto Lotti (SP), mercoledi 25 giugno 1997)

Nell'intervento di quest'oggi cercheremo di evidenziare quali sono le funzioni che possono essere svolte da ogni Mediatore Marittimo, quali i vantaggi che può trarre l'utente avvalendosi dell'opera di tale professionista e, soprattutto, quanto sia difficile operare in presenza di diffusi ed evidenti fenomeni di concorrenza sleale e di abusivismo.

1. Le funzioni del Mediatore Marittimo
Il Mediatore Marittimo è un professionista che deve svolgere la sua attività in modo indipendente, imparziale ed equidistante; soprattutto non può delegare le proprie funzioni a soggetti che non siano iscritti al ruolo. Ovvero è il Mediatore Marittimo, in prima persona, che deve assistere le parti in tutte le fasi di una trattativa, fino al momento della stipula del contratto. Gli strumenti indispensabili per il suo lavoro sono rappresentati dall'approfondita conoscenza delle leggi, dei regolamenti, delle consuetudini internazionali, dei contratti-tipo, delle clausole speciali che in ogni occasione possono essere richieste, delle caratteristiche dei mezzi trattati e dalla costante opera di aggiornamento in materia.
Oltre all'attività di mediazione pura sui contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di navi in senso lato (ivi comprese le unità da diporto) che la legge n. 478/68 gli riserva in via esclusiva, ci si può rivolgere a tale professionista allorquando sia necessario ottenere, per esempio, i seguenti servizi (attività "complementari"):
- l'affidamento in qualità di "depositario" di somme di denaro date in garanzia del corretto adempimento degli accordi contrattuali;
- l'incasso di somme di denaro (per es.: rate di fitto o di nolo) in nome e per conto di una delle parti contrattuali;
- la sola redazione di contratti, in funzione delle esigenze delle parti;
- la stima, anche giurata, del valore commerciale della nave o dell'unità da diporto;
- la traduzione, anche giurata, di contratti, di atti o di documenti;
- l'interpretazione di clausole contrattuali;
- lo svolgimento di arbitrati per la risoluzione di controversie;
- il disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche.
A differenza di quanto accade nel settore mercantile, dove per cultura e tradizione al mediatore marittimo vengono normalmente richieste tutte le prestazioni professionali sopra citate, nel settore diporto l'attività di questo operatore non è stata ancora apprezzata in pieno dall'utenza.

2. Perchè rivolgersi ad un Mediatore Marittimo
Ogni Consumatore può, nella sua libertà individuale, vendere/acquistare o dare/prendere in locazione o a noleggio ciò che è proprio, stipulando il relativo contratto in modo autonomo. Nel caso in cui ritenesse utile ed opportuno farsi assistere nell'operazione, è opportuno si rivolga ad un professionista qualificato, che deve essere identificato nel "Mediatore Marittimo" allorquando le prestazioni richieste rientrano tra quelle sopra evidenziate.
Per spiegare ai Consumatori quali vantaggi possono trarre avvalendosi dell'opera di un Mediatore Marittimo vero (intendendo tale chi esercita la professione ispirandosi ai principi di indipendenza, imparzialità ed equidistanza) basterebbe citare a caso una delle clausole presenti in uno qualsiasi dei contratti (denominati "Ordini d'acquisto") predisposti ed utilizzati da produttori, importatori, rivenditori, mandatari, agenti, rappresentanti e commercianti per la vendita di unità da diporto di nuova costruzione. Ecco alcuni significativi esempi di come i Venditori/Commercianti cerchino di tenere per sè ogni vantaggio, limitando i diritti del Consumatore:
a) Prezzo.
Il prezzo, salva diversa pattuizione, è quello in vigore al momento della consegna dell'imbarcazione ed è determinato sulla base dei listini ufficiali della Casa, per cui i prezzi indicati nell'ordinazione sono soggetti a variazioni dipendenti dalle variazioni di tali listini.
b) Consegna.
- La consegna avviene nel termine indicato dal Venditore e comunque in relazione alle possibilità del Costruttore.
- E' prevista a favore del Venditore una tolleranza di 90 giorni dal termine sopra indicato per la consegna.
- Operando in ogni caso come giustificativi di eventuali ritardi nella consegna, comunque non superiori ad altri 120 giorni, oltre ai casi di forza maggiore tutte le cause che possono ritardare il processo di fabbricazione e di distribuzione, come ad esempio interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali, difficoltà nei rifornimenti e negli inoltri, ecc.
c) Caratteristiche del prodotto.
Il Compratore non può ricusare l'imbarcazione messa a disposizione dal Venditore in esecuzione del contratto, eccependo l'applicazione di modifiche apportate successivamente all'ordinazione.
d) Dati informativi
I dati riguardanti le caratteristiche e le presentazioni, quali pesi, dimensioni ecc. sono indicativi e non vincolanti. Pertanto è esclusa ogni responsabilità del Venditore in caso di non rispondenza dei dati stessi.
Il Mediatore Marittimo vero, dovendosi mantenere imparziale, consiglierebbe al Consumatore di non sottoscrivere un simile documento e predisporrebbe un contratto con cui regolamentare nel modo più equo possibile, cioè tenendo conto delle esigenze di ambo le controparti, l'operazione. Evitare situazioni di squilibrio affermando i diritti ed individuando correttamente le obbligazioni e le responsabilità di ambo le parti contrattuali: è questa la funzione che deve assolvere.
Ed è questo il messaggio che tutti gli organi di informazione, se liberi ed indipendenti, dovrebbero fornire al Diportista/Consumatore. Organi di informazione che dovrebbero evitare di indurre in errore i Diportisti/Consumatori sostenendo tesi come questa: "Poichè nella prassi democratica si tiene sempre conto dei diritti acquisiti, ci sembra giusto che gli interessati sprovvisti del titolo di mediatore marittimo, ma di fatto al lavoro da molti in questo settore, cerchino di sopravvivere". La verità per fortuna deve essere trovata nella direzione opposta; nella prassi democratica, infatti, solo le leggi e le consuetudini (che non siano "contra legem") sono fonti di diritto. Ecco perchè chi esercita la professione di Mediatore Marittimo senza avere ottenuto il titolo previsto dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 deve essere considerato "abusivo", non ha diritto a compensi e come tale deve essere perseguito penalmente.

3. Abusivismo e concorrenza sleale
Onde evitare equivoci, vorremmo innanzi tutto ricordare che il primo compito statutario della nostra associazione di categoria è quello: "di accertare e diffondere la conoscenza delle leggi e delle consuetudini che regolano la professione di mediatore marittimo e l'esercizio della relativa attività, nonchè di assumere iniziative tendenti alla difesa della categoria". Ciò significa che per affermare i propri diritti ed ottenere tutela è necessario che gli iscritti al ruolo operino nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge 478/68.
ISYBA considera perciò illegali sia le situazioni di "abusivismo interno" (riferite ai mediatori marittimi che svolgono attività incompatibili con la professione, quali per esempio l'assunzione di mandati con o senza rappresentanza ed il commercio in proprio), che quelle di "abusivismo esterno" messe in atto da tutti coloro che, per un motivo o per l'altro, cercano di arrotondare gli incassi, gli onorari o gli stipendi sottraendo notevoli risorse economiche ai professionisti del settore.
Difficile intervenire contro chi opera ai margini, molto più semplice invece contrastare la concorrenza sleale di coloro che, per esempio, fanno pubblicità su periodici specializzati evidenziando decine di unità offerte in vendita o a noleggio. In proposito si deve evidenziare il fatto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è più volte intervenuta al riguardo e, giudicando "ingannevole" il messaggio pubblicitario commissionato da soggetti che non erano iscritti al ruolo dei mediatori marittimi, ne ha vietato l'ulteriore pubblicazione.
Ma anche le attività "complementari" che dovrebbero essere svolte dai Mediatori Marittimi sono spesso eseguite da soggetti non titolati. Un esempio su tutti: i periti assicurativi, che in base alla legge n. 166/92 dovrebbero limitare il loro operato all'accertamento ed alla stima dei danni subiti dalle unità da diporto, spesso ne "certificano" il valore commerciale richiedendo telefonicamente ai Mediatori Marittimi informazioni sull'andamento del mercato della compravendita. Analogamente dicasi per i "Periti ed esperti" iscritti presso le Camere di Commercio, che possono esplicare solo funzioni di carattere pratico con esclusione di quelle attività professionali regolate da apposite disposizioni (v. art. 2, DM 29/12/79).