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Svolgimento di pratiche nautiche presso l'Autorità Marittima
Il disbrigo di pratiche conto terzi relative a navi ed unità da diporto iscritte nei registri tenuti dall'Autorità Marittima è un'attività svolta storicamente dai Raccomandatari Marittimi e dai Mediatori Marittimi. L'entrata in vigore della legge 264/1991 ha introdotto una nuova figura professionale, quella del "Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto", a cui i terzi possono rivolgersi per il disbrigo di pratiche inerenti i veicoli a motore ed i natanti presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Questo fatto ha generato inizialmente una certa confusione su chi, tra gli operatori sopra citati, poteva considerarsi autorizzato per legge a svolgere detta attività presso le Autorità Marittime. La questione è stata risolta definitivamente da qualche anno proprio dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che ha chiarito la legittimità delle attività svolte al riguardo dai Raccomandatari Marittimi e dai Mediatori Marittimi presso gli uffici dell'Autorità Marittima. Come per altro già precisato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova con nota del 24.8.1990, n. 30012, indirizzata alla Capitaneria di Porto di Genova (Richiesta di parere in merito all'esercizio della professione di raccomandatario marittimo, mediatore marittimo e agente nautico). |
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Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti
Divisione XX - Prot. n. 5201087 - 7 maggio 1998 Oggetto: Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Legge 264/91. Si fa riferimento alla nota del 12/3/98, concernente la questione indicata in oggetto. Al riguardo si fa presente quanto segue. Innanzitutto, la legge 264/91, nello stabilire, che per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e assistenza relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, non specifica per questi ultimi quali tipologie di unità da diporto rientrino nell'ambito di tale denominazione. In relazione a ciò va rilevato che la legge in esame è stata emanata antecedentemente alla unificazione dell'Amministrazione dei Trasporti e della Marina Mercantile, e quindi in epoca in cui le due Amministrazioni avevano nel settore in esame competenze ben distinte. Inoltre, da un attento esame delle disposizioni contenute sia nella legge 264/91, sia nei successivi provvedimenti normativi di modifica o di attuazione della stessa, emerge come dette disposizioni facciano riferimento quasi esclusivamente ad adempimenti relativi a certificazioni che non attengono al particolare settore della nautica da diporto. Sulla base di quanto sopra è pertanto da ritenere che l'attività di consulenza disciplinata dalla legge in esame, debba intendersi riferita soltanto agli adempimenti da effettuare' presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, relativi alle imbarcazioni da diporto di cui all'art. 8 lett. A) dela legge 11/2/1971, n. 50, abilitate alla navigazione nelle acque interne ed in quelle marittime entro le 6 miglia. In conseguenza di quanto sopra si ritiene che possano essere affidati al raccomandatario marittimo, pur trattandosi di una facoltà e non di un obbligo da parte del privato di avvalersi dell'assistenza dello stesso, gli adempimenti relativi alle navi da diporto ed alle imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite, dovendosi tali adempimenti effettuarsi esclusivamente presso gli uffici marittimi. Va altresì evidenziato che per quanto concerne l'esercizio di dette unità, questo può essere assunto anche da persona diversa dal proprietario, la quale pertanto riveste, a tutti gli effetti, la figura di armatore. Inoltre mentre, per quanto concerne le imbarcazioni da diporto, l'art. 46 della legge 50/1971 stabilisce espressamente che a queste non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 274/277 Cod. Nav. sulla responsabilità dell'armatore, è da ritenere che, nel silenzio della legge, tale normativa trovi invece applicazione per le navi da diporto. Pertanto, qualora l'armatore non provveda direttamente al'espletamento delle attività inerenti all'esercizio delle suddette navi ed in particolare all'ingaggio dei componenti l'equipaggio si ritiene che dette attività debbano essere necessariamente affidate al raccomandatario essendo allo stesso attribuite ai sensi della legge 135/77. D'altra parte va altresì sottolineato che se la ratio delle disposizioni contenute nella legge 264/91 si ispira all'esigenza di garantire un'adeguata capacità professionale da parte di chi intende esercitare l'attività in esame, tale esigenza risulta ampiamente garantita dal fatto che anche il raccomandatario dev'essere iscritto in un apposito elenco dato che ha dato prova, attraverso il superamento di un esame, del possesso di requisiti di capacità e correttezza professionale. (1) Nota (1). Analogamente dicasi per il Mediatore Marittimo, il quale a sua volta risulta iscritto in un apposito ruolo e quindi ha dato prova, attraverso il superamento di un esame che verte sulle stesse materie previste dalla legge 135/77, del possesso di requisiti di capacità e correttezza professionale. Inoltre, l'esercizio dell'attività di mediazione comprende anche l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, come indirettamente confermato dall'art. 5, comma 1, della legge 39/1989 e successive modificazioni, che recita: "Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773." |
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Svolgimento di pratiche nautiche presso gli uffici della Motorizzazione Civile
La legge 8 agosto 1991, n. 264, disciplina l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e, in particolare, all’art. 1 fa riferimento alla circolazione dei veicoli e "natanti a motore". Il disposto legislativo indica - tra le attività di consulenza per la nautica - solo i natanti. Nulla è detto in ordine alle altre categorie di unità da diporto che sono disciplinate da specifica legislazione. A questo riguardo l’art. 1 della legge 11.2.1971 n. 50 sulla disciplina della navigazione da diporto, prevede che per natante si intende "ogni unità da diporto avente lunghezza f.t. non superiore a m 7,50 se a motore o a m 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, o motoveliero". Le unità di maggiore lunghezza sono definite imbarcazioni fino a 24 metri e navi da diporto per lunghezze superiori. In passato, i mezzi nautici impiegati ad uso privato sono stati definiti in modo diverso, a seconda dell’epoca di riferimento; difatti sono stati denominati motoscafi dal RDL 813/1932 e autoscafi dalla legge 463/1955 sulle tasse automobilistiche (terminologia quest’ultima sconosciuta dal codce della navigazione). Il termine di natante appare per la prima volta nella legislazione marittima con la legge 24.12.1969 n. 990, "sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile sulla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", epoca in cui non era ancora vigente la normativa sulla navigazione da diporto. E’ evidente che, con riferimento al natante, la legge 261/1991 in materia di consulenza trova le sue radici non nella legislazione della nautica ma nella legge n. 990/1969 sull’assicurazione, con qualche aggiustamento tecnico. Da notare che l’attività di consulenza per i natanti è praticamente irrilevante mentre per le imbarcazioni e navi da diporto - stante le numerose incombenze amministrative - il consulente assume particolare rilevanza. Fatta questa premessa, alla luce del citato art. 1 della legge 264 attuaImente in vigore, emanata in epoca in cui l’Amministrazione dei Trasporti e quella Marittima avevano competenze istituzionali distinte, è da ritenere che l’attività di consuIenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e quella più generica dei natanti a motore, si riferisca a quelle attività svolte presso gli Uffici Provinciali della M.C.T.C., competenti per la navigazione nelle acque interne, che, per quanto attiene la navigazione da diporto si estende fino a 12 miglia dalla costa. Tali uffici in conseguenza della massa di veicoli in circolazione hanno adottato, da lungo tempo una propria regolamentazione interna sulla procedure informatiche e amministrative per lo svolgimento dell’attività di consulenza che si ritiene non possano ora essere estese anche al settore marittimo , per effetto dell’accorpamento delle due amministrazioni. Infatti, da una attenta analisi della normativa, si evince che i prowedimenti legislativi e regolamentari sono diretti a disciplinare il regolare svolgimento delle attività amministrative, con procedure specifiche riferite solo agli uffici provinciali della M.C.T.C., che riguardano: il numero delle agenzie previste nel territorio, la capacità finanziaria per esercitare l’attività di agenzia, il rilascio di ricevute temporaneamente sostitutive di documenti di circolazione o patenti di guida, ecc.; procedure queste estranee alla legislazione marittima e più specificatamente a quella delia nautica da diporto. A questo riguardo, inoltre, sono state delimitate le attività di consulenza che gli interessati possono svolgere secondo la legge 264 presso gli uffici marittimi senza sconfinare nel più vasto campo dell’attività amministrativa regolamentata dal Codice della Navigazione svolta da due figure professionali a ciò espressamente abilitate: il Raccomandatario Marittimo e il Mediatore Marittimo |
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Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
CODICE DELLA NAVIGAZIONE Capo II. Dell'amministrazione della navigazione interna Art. 21 (Ministro competente) L'amministrazione della navigazione sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal Ministro per i trasporti. Art. 22 (Ispettorati compartimentali) Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio della Repubblica è diviso in zone. A ciascuna zona è proposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Art. 23 (Uffici di porto) Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono i comandanti del porto ove hanno sede. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal Ministro per i trasporti. Art. 24 (Navigazione promiscua) Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore in tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna. Art. 25 (Attribuzioni dell'autorità comunale) Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento dal Ministro per i trasporti all'autorità comunale. Art. 26 (Navi e galleggianti addetti al servizio urbano) Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime. I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal Prefetto del luogo ed in via definitiva dal Ministro per i trasporti. Art. 27 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero) La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari. |
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DISPOSIZIONI NORMATIVE SPECIFICHE
L. 8 agosto 1991, n° 264: Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (1). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1991, n. 195. Art. 1. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.) Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. 2 comma 1 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501 "Autorizzazioni per l'autotrasporto in conto terzi", pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1995, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 gennaio 1996, n. 11 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1996, n. 9: Art. 2. Interpretazione autentica della L. 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonché proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale. 1. Sono escluse dal campo di applicazione della L. 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla L. 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298. Art. 2. Sviluppo programmato del settore. 1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Automobile Club d'Italia, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (3). 3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11. Art. 3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore età; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (3), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società. 3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entità determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonché al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'articolo 8 (4). (4) L'articolo unico, D.M. 17 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 26 marzo 1993, n. 71) ha fissato in lire 5.000.000 la cauzione di cui all'art. 3, quarto comma: per le modalità di costituzione, vedi l'art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici". Art. 4. Responsabilità professionale. 1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3. 2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3. Art. 5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da: a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club (5). 2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze (6). L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. 4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni (7). (5) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 1. (6) Per i programmi e le modalità di svolgimento degli esami vedi il D.M. 16 aprile 1996, n. 338. (7) Norme sugli attestati di idoneità professionale di cui al presente articolo sono state emanate con D.Dirig. 2 luglio 1996. Art. 6. Registro-giornale. 1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile (8). Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile (9) ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni. (8) C.C. art. 2215. "Libro giornale e libro degli inventari. Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".. (9) C.C. art. 2216. "Contenuto del libro giornale. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa": l'obbligo di vidimazione annuale è stato abolito con la modificazione dell'articolo 2216, cosi sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489. Art. 7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida. 1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6 (10). 3. [L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'articolo 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393] (11). 4. [Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione] (12) (13). (10) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11. (11) Comma abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (12) Con D.M. 8 febbraio 1992 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38), è stato approvato il modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida. (13) Comma soppresso dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11: si riporta di seguito il testo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che integra quanto disposto dal presente articolo: Art. 9. Estratto dei documenti di circolazione e di guida. 1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni. 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1 (13/a). 3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (54). Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila (13/b). 4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila (13/c). (13/a) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51. (13/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 1. (13/c) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 40, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Art. 8. Tariffe. 1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da: a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti; b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente; d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente (14). 2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. 3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti. 4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1. (14) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11. Art. 9. Vigilanza e sanzioni. 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. 2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale. 4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale. Art. 10. Disposizioni transitorie. 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5. 2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). 5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (15). (15) Così sostituito dall'art. 4, L. 4 gennaio 1994, n. 11. Vedi, anche, il D.Dirig. 2 luglio 1996. Tabella A (articolo 1) COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni e integrazioni. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni. Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti. D. Dirig. 2 luglio 1996: Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (1) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 1996, n. 171. IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto l'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 1 del medesimo art. 5 che prevede il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni regionali; Visto l'art. 5, comma 4, della predetta legge, che esonera dal sostenere l'esame di idoneità professionale i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni; Visto l'art. 10 della citata legge, come sostituito dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 «Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi», ed in specie il comma 2 del medesimo art. 4, il quale prevede che l'attestato di idoneità professionale è ottenuto a domanda da coloro che abbiano effettivamente esercitato l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sulla base di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, anche se privi del titolo di studio già previsto dall'art. 10, comma 1, della predetta legge 8 agosto 1991, n. 264; Ritenuto di dover provvedere a quanto in premessa; Decreta: Art. 1. 1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato 1 al presente decreto, è rilasciato su richiesta degli interessati, da prodursi in bollo, rivolta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui al comma 2 ed inoltrata allo stesso ufficio dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, innanzi alla quale l'interessato ha sostenuto l'esame di idoneità. 2. Il predetto attestato è rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sulla base di una comunicazione effettuata direttamente all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che ha sede nel capoluogo di regione, ad opera della commissione esaminatrice la quale, oltre alla richiesta dell'interessato, così come previsto al comma precedente, è tenuta a trasmettere copia del relativo verbale d'esame. Art. 2. 1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato 2 al presente decreto, è rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a richiesta degli interessati, da prodursi in bollo, diretta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio. 2. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) copia autenticata della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3), dalla quale risulti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica così come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ove detto documento sia stato depositato presso la provincia, copia conforme dello stesso o idonea certificazione rilasciata dalla provincia, attestante il deposito del documento presso i propri uffici e contenente i dati relativi alla data di primo rilascio della licenza; b) nel caso di soggetti che gestiscono in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile club uffici di assistenza automobilistica, copia autenticata dell'atto di concessione o convenzionamento recante data certa; c) nel caso di dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club, attestato rilasciato dal competente automobile club provinciale, dal quale risulti che l'interessato ha maturato almeno quindici anni di servizio alla data del 5 settembre 1991; d) idonei documenti, rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264. Nel caso di società si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264; e) indicazione del numero o dei numeri, se variati nel tempo, di codice meccanografico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con i quali l'impresa o società ha operato presso gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e delle relative date di rilascio. 3. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, verificata la rispondenza dei dati dichiarati dall'interessato accerta, salvo quanto disposto al successivo comma 4, l'effettivo esercizio dell'attività di consulenza automobilistica svolto sin dal quinquennio antecedente alla data del 5 settembre 1991. 4. Sulla base delle dichiarazioni contenute nell'attestato di cui alla lettera c) del comma precedente, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio verifica che l'interessato presti ancora servizio in qualità di dirigente preposto ad un ufficio di assistenza automobilistica degli automobile club, alla data della richiesta dell'attestato di idoneità professionale. (Si omettono gli allegati) |