La ritenuta d'acconto

L'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, regola la disciplina delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte per le prestazioni, anche di tipo occasionale, inerenti ai rapporti di:

- commissione;
- agenzia;
- mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento d'affari.
Esenzioni dall'obbligo di applicazione della ritenuta.

La ritenuta alla fonte sulle provvigioni non si applica quando esse sono percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo; individuate, ai sensi della L. n. 217, nelle imprese che esercitano professionalmente attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività comprese l'assistenza e l'accoglienza dei turisti;
- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche (ad es. gli agenti di noleggio films, i soggetti che ricevono l'incarico di sfruttare economicamente l'opera cinematografica collocandola nei mercati esteri);
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento; in particolare, le società finanziarie devono avere come oggetto esclusivo o principale dell'attività, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, l'esonero opera per le prestazioni rese esclusivamente nell'interesse di detti soggetti;
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro; oltre all'inesistenza del fine di lucro, per le società cooperative devono sussistere i requisiti dell'osservanza dei principi di mutualità e dell'iscrizione nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione; per le società consortili lo statuto deve espressamente prevedere il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.

Nota
La professione di mediatore marittimo è disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n.478, il cui art.1 stabilisce che per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi tenuto presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.