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STATUTO ISYBA
(Approvato nell’assemblea costitutiva del 28 maggio 1997) |
| Art. 1: Costituzione, Denominazione, Sede e Durata E' costituita l'associazione "ISYBA" denominata per esteso Italian Ship & Yacht Brokers Association. Essa è l'espressione nazionale unitaria delle persone fisiche che esercitano professionalmente l'attività di Mediatore Marittimo. L'Associazione ha sede legale a Milano in Piazza Sicilia 6. Il Consiglio provvederà inoltre a scegliere in questa o altra città l'unità operativa ritenuta più idonea, con ulteriore facoltà di aprire Sezioni Distaccate o Delegazioni in altri luoghi. L'Associazione è apolitica, ha durata illimitata e non ha fini di lucro. Art. 2: Oggetto L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi della categoria dei Mediatori Marittimi nei confronti delle Autorità e dei terzi, degli Enti Pubblici e Privati, delle altre Associazioni e di coadiuvare i Soci nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività. L'Associazione ha inoltre il compito: a) di accertare e diffondere la conoscenza delle leggi e delle consuetudini che regolano la professione di mediatore marittimo e l'esercizio della relativa attività, nonché di assumere iniziative tendenti alla difesa della categoria; b) di favorire la crescita professionale dei Soci tramite la realizzazione di attività culturali anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento, nonché la pubblicazione e diffusione di studi, ricerche e materiale didattico; c) di studiare ed attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la funzione del Mediatore Marittimo e l'esercizio della attività professionale dei Soci sia in Italia che all'estero, anche organizzando convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione o con la partecipazione a fiere e manifestazioni di interesse per i Soci; d) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria in tutti gli Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa; e) di svolgere le funzioni arbitrali e di conciliazione nelle controversie tra Soci; f) di fare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Art. 3: Classi di Associati L'insieme dei Soci che fanno parte dell'Associazione è suddiviso in due classi, Soci Effettivi e Soci Aggregati, distinte in funzione dei titoli professionali posseduti e dell'anzianità di esercizio dell'attività. Possono essere ammessi in qualità di Soci Effettivi: a) coloro che risultino iscritti al Ruolo dei Mediatori Marittimi, Sezione Speciale; b) coloro che risultino iscritti al Ruolo dei Mediatori Marittimi, Sezione Ordinaria, ed esercitino l'attività in modo continuativo da più di due anni. Possono essere ammessi in qualità di Soci Aggregati coloro che risultino iscritti al Ruolo dei Mediatori Marittimi, Sezione Ordinaria, ed esercitino l'attività da meno di due anni. Art. 4: Requisiti e modalità di ammissione Possono chiedere di far parte dell'Associazione in qualità di Soci Effettivi o di Soci Aggregati le persone fisiche che risultino iscritte in una delle sezioni del ruolo dei Mediatori Marittimi ed esercitino l'attività professionale di intermediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di navi e di unità da diporto e nei contratti di trasporto marittimo di cose. Gli aspiranti all'ammissione si impegnano a fornire tutte le notizie e i dati che il Consiglio riterrà necessari. Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto ed essere controfirmate da almeno due Soci Effettivi a titolo di presentazione, dovranno essere approvate dal Consiglio dell'Associazione a maggioranza di voti. Analoga procedura dovrà essere seguita dai Soci Aggregati che intendano essere ammessi all'Associazione in qualità di Soci Effettivi. L'approvazione del Consiglio è insindacabile e l'eventuale mancato accoglimento non dovrà essere motivato. Art. 5: Durata dell'iscrizione L'iscrizione all'Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata per ugual periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno. Art 6: Diritti e doveri dei Soci Ogni Socio è tenuto all'osservanza del presente Statuto, al rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'esercizio professionale dell'attività di Mediatore Marittimo, al pagamento delle quote associative, ad uniformarsi alle direttive dell'Associazione per ciò che riflette gli interessi di ordine generale della categoria, a prestare la più ampia collaborazione affinché l'Associazione possa conseguire gli scopi che si propone. Ad ogni Socio verrà consegnato un certificato attestante la sua iscrizione all'Associazione, documento che egli si impegna a restituire qualora, per qualsiasi causa, venisse a cessare la sua appartenenza alla medesima. Art. 7: Perdita della qualiflca di Socio La qualifica di Socio si perde: a) per decesso; b) per dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui all'art. 5; c) per radiazione che viene deliberata dal Consiglio in seguito alla perdita da parte del Socio dei requisiti in base ~ ai quali è avvenuta l'ammissione. Il provvedimento di radiazione va comunicato, mediante lettera raccomandata, all'interessato che però può presentare ricorso al Consiglio entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione. Il Consiglio delibera insindacabilmente e definitivamente in occasione della sua prima riunione. d) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio su proposta del Collegio dei Probiviri, a seguito di grave inadempienza statutaria, svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio professionale dell'attività di Mediatore Marittimo, compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione. Contro il provvedimento di espulsione, che va comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata, è ammesso ricorso nei modi e termini stabiliti dall'art. 24 del Codice Civile. e) per morosità nel pagamento delle quote associative prolungatasi per oltre tre mesi. Art. 8: Organi dell'Associazione Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio; c) il Presidente; d) i vice Presidenti; e) il Segretario; f) il Tesoriere; g) il Collegio dei Probiviri. Le cariche relative agli organi dell'Associazione devono essere assunte solo da Soci Effettivi. Art. 9: Funzioni dell'Assemblea L'Assemblea esercita le seguenti funzioni: a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio, sul bilancio e su qualsiasi altro argomento che sia stato posto all'ordine del giorno; b) delibera sui problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissa le direttive sull'attività dell'Associazione; c) elegge i membri del Consiglio e del Collegio dei Probiviri; d) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglirnento dell'Associazione. Art. 10: Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea Il Presidente, su delibera del Consiglio, dovrà convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea. L'Assemblea dovrà essere altresì convocata ogni qualvolta ne sia presentata al Presidente richiesta scritta di almeno un terzo del numero totale dei Soci. La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, messaggio fax da inviarsi a tutti i Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede della riunione e degli argomenti da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. La seconda convocazione si tiene un'ora dopo la prima e l'Assemblea è valida con qualunque numero di intervenuti. L'esercizio del diritto di voto compete esclusivamente ai Soci, purché siano in regola con il pagamento delle quote associative; ogni Socio ha un voto e può essere portatore di tre deleghe. In materia di modifiche dello Statuto o scioglimento dell'Associazione è richiesto l'intervento di tanti Soci rappresentanti almeno i due terzi dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Le votazioni dell'Assemblea in materia di nomine devono farsi per schede segrete. Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto dal Segretario apposito verbale che sarà inviato al Socio che ne faccia richiesta. Art. 11: Consiglio Il Consiglio che amministra l'Associazione è composto da cinque fino a otto Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci Effettivi e dura in carica due anni; i Consiglieri sono rieleggibili. Ne fa parte di diritto il Presidente uscente. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. Ove ne ravvisasse l'opportunità il Consiglio, su proposta del Presidente, ha la facoltà di nominare in soprannumero e senza diritto di voto fino ad un massimo di due Consiglieri, da scegliersi tra i Soci Aggregati. Se durante il biennio venisse a mancare qualche Consigliere, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla propria integrazione ed i Consiglieri così nominati restano in carica sino al successivo rinnovo delle cariche sociali. Art. 12: Funzioni del Consiglio Il Consiglio esercita le seguenti funzioni: a) nomina il Presidente; b) nomina i Vice Presidenti nel numero massimo di due; c) nomina il Segretario ed il Tesoriere; d) cura il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea; e) delibera circa le ammissioni di nuovi Soci; f) constata la morosità e la conseguente perdita della qualifica di Socio nei casi di cui all'art. 7, lett. d); g) delibera sulla eventuale radiazione dei Soci nei casi di cui all'art. 7, lett. b); h) delibera sull'espulsione dei Soci nei casi di cui all'art. 7, lett. c); i) nomina o designa i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti o Organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi o regolamenti o sia richiesta od ammessa od opportuna; j) stabilisce i criteri di massima per la gestione delle entrate; k) delibera sul Bilancio dell'Associazione da presentare all'Assemblea; l) nomina le commissioni interne dell'Associazione per lo studio e l'esame di problematiche connesse con l'attività dei Soci determinandone il numero dei componenti; m) decide sull'assunzione o licenziamento di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzioni; n) delibera su ogni questione posta all'ordine del giorno; o) adempie tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Art. 13: Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario, oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri, ma in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi. La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi tramite lettera, telegramma o messaggio fax dieci giorni prima dell'adunanza. Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la metà dei Consiglieri; ogni Consigliere ha un voto e può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore decisivo. Le deliberazioni che riguardano questioni di interesse generale prese dal Consiglio a maggioranza di voti sono obbligatorie per tutti i Soci. I componenti del Consiglio assenti senza giustificato motivo per due riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica e in tal senso il Consiglio provvede a sostituirli nella prima riunione successiva a quella in cui si è verificata la decadenza. Art. 14: Presidente Il Presidente, che è eletto dal Consiglio a maggioranza di voti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Dura in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Al Presidente spetta di: a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio b) prendere, in caso di particolare urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio salvo riferirne allo stesso alla prima riunione; c) emanare disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi; d) riferire al Consiglio sull'andamento dell'Associazione; e) adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente Statuto. Il Presidente ha la firma sociale e può conferire deleghe e/o procure per singoli atti o per categorie di atti, ivi compresi quelli per l'apertura, la gestione e la chiusura di c/c bancari e/o postali dell'Associazione. Delle procure e deleghe rilasciate deve informare il Consiglio. Art. 15: Vice Presidenti I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio ed hanno il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione dell'Associazione. Essi devono inoltre esercitare le funzioni che gli saranno delegate dal Presidente. Art. 16: Segretario Il Segretario si occupa di tutto ciò che concerne la corrispondenza e gli archivi; redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea sottoscrivendoli unitamente al Presidente; conserva presso di sé i libri contenenti tali verbali e cura l'aggiornamento del libro dei Soci; trasmette copia dei verbali al Socio che ne faccia richiesta. Esso è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Art 17: Tesoriere Il Tesoriere si occupa di tutto ciò che concerne la gestione del patrimonio dell'Associazione in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio ed alle norme statutarie; egli effettua tutti i pagamenti e riceve tutte le somme dovute all'Associazione. Il Tesoriere ha il compito di tenere una contabilità conforme alle leggi vigenti in materia su tutte le operazioni contabili effettuate, predisponendone il bilancio sia in sede consuntiva che preventiva in accordo con il Consiglio. Art. 18: Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è formato da due fino a tre membri scelti tra i Soci Effettivi; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. I1 Collegio nomina nel suo seno un Presidente. I Probiviri hanno il compito di esaminare o dirimere, come amichevoli compositori e senza formalità di giudizio, le controversie di carattere d'onore e circa l'etica professionale che avessero a sorgere tra Soci. I1 Collegio è adito con lettera raccomandata indirizzata per opportuna comunicazione anche al Presidente dell'Associazione, sia consensualmente dalle parti interessate, sia unilateralmente da una sola di esse; spetta in ogni caso al Collegio decidere circa la propria competenza. La sede del Collegio è presso l'Associazione. I lodi dei Probiviri costituiranno norma di condotta per l'Associazione. Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro, esso viene sostituito con delibera del Consiglio. Art. 19: Patrimonio sociale - Entrate ordinarle Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisto, lasciti o donazioni o qualunque altra causa, vengano ad appartenere all'Associazione, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative annue, dalle quote di ammissione, dai proventi di pubblicazioni e di eventuali servizi, dalle rendite patrimoniali, nonché da eventuali contributi da chiunque assegnati. Art. 20: Quote associative Le quote associative sono fissate anno per anno dal Consiglio e devono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Decorsi i termini di cui sopra, ferme le altre conseguenze previste dal presente Statuto, il Socio moroso è tenuto a corrispondere un'indennità di mora nella misura dell'1,5% mensile. All'atto dell'ammissione i nuovi Soci dovranno versare, oltre al pro-rata della quota associativa annuale, una quota di ammissione a fondo perduto fissata dal Consiglio. Art. 21: Gestione delle entrate La gestione delle entrate è affidata al Tesoriere in conformità ai criteri di massima impartiti dal Consiglio. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro tale data il Tesoriere, con l'ausilio del Segretario, compila il bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo. Art. 22: Gratuità delle cariche - rimborso spese Tutte le cariche relative agli organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese incontrate per l'espletamento delle funzioni secondo le norme stabilite dal Consiglio. Art. 23: Elezioni alle cariche sociali I Soci Effettivi che desiderano candidarsi per le elezioni alle cariche sociali devono comunicare il loro nominativo al Segretario, che ha il compito di predisporre le liste elettorali, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. Le schede per la votazione sono predisposte dal Segretario e dovranno essere firmate dal Presidente per garantirne l'autenticità. Gli elettori potranno indicare sulle schede fino ad otto nominativi per il Consiglio e fino a tre nominativi per il Collegio dei Probiviri, scegliendo tra i candidati indicati nelle liste. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso due o più candidati abbiano ottenuto un identico numero di voti, spetterà al Consiglio uscente designare chi di essi dovrà considerarsi eletto. Prima di dare inizio alle votazioni, l'Assemblea eleggerà tre scrutinatori scelti tra i Soci che non si siano candidati. Gli scrutinatori controlleranno il riconoscimento del votante e delle deleghe; eseguiranno lo spoglio delle schede immediatamente dopo le votazioni; redigeranno, sottoscrivendolo, il verbale delle votazioni e lo allegheranno alla documentazione delle schede. Saranno dichiarate nulle tutte le schede che si prestino al riconoscimento del votante, e/o che riportino un numero di nominativi superiore a quello dei candidati da eleggere, e/o che riportino l'indicazione di nominativi non compresi nelle liste elettorali. I Consiglieri risultati eletti dai voti dell'Assemblea saranno convocati dal Presidente uscente al massimo entro sette giorni correnti dalla data dell'Assemblea stessa ed il Consiglio cosi riunito sarà presieduto dal Presidente uscente al fine di procedere agli adempimenti statutari. Art. 24: Scioglimento dell'Associazione Nella ipotesi di scioglimento dell'Associazione, sia esso volontario o coattivo, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della devoluzione del patrimonio esistente, senza potere attribuire ai Soci che le semplici quote associative. L'Assemblea designa gli Enti, siano essi pubblici o privati, cui devolvere gli eventuali residui attivi dopo il pagamento di tutti i debiti e le spese della liquidazione. Essa nomina, per assicurare le operazioni necessarie, uno o più Soci i quali avranno il compito di provvedere in merito. Art. 25: Disposizioni generali Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge. |