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Mediatori Marittimi - Norme generali di comportamento
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Coloro che intendono esercitare l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravenduta, di locazione, di noleggio di navi (incluse le unità da diporto) e nei contratti di trasporto marittimo di cose devono essere obbligatoriamente iscritti nel Ruolo dei Mediatori Marittimi.
Il Ruolo è distinto in due sezioni Ordinaria e Speciale; in quest’ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi (incluse le unità da diporto) e nei contratti di trasporto di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da leggi speciali. L’esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l’iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell’art. 665 del Codice Penale. In generale i Mediatori Marittimi devono almeno: |
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Agire con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, rispettando le regole ed i canoni di correttezza e di professionalità. |
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Agire sempre nel rispetto delle leggi in generale ed in particolare di quelle che regolano la professione dando prova al Cliente che ne faccia richiesta di essere regolarmente iscritto al Ruolo dei Mediatori Marittimi. |
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Rispettare rigorosamente il segreto professionale ed esigere che questo venga osservato anche da parte di Collaboratori, Dipendenti e Colleghi che lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività, attenendosi anche a quanto previsto dalla Legge 675/96 sulla Tutela dei Dati Personali. |
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Essere aggiornati costantemente affinché le proprie prestazioni professionali possano essere qualificate e competenti. |
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Agire sempre con trasparenza, evitando ogni possibile equivoco nell'interesse delle parti ed evitando di creare pregiudizio alla dignità della professione . |
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Astenersi dall'adottare forme di pubblicità scorretta e menzognera, ricordando che è illecito omettere di comunicare precisazioni e fatti necessari al Cliente per valutare correttamente un prodotto, un'attività o un servizio . |